Il diritto d'autore protegge le opere dell'ingegno.
Sono opere dell'ingegno, le opere "di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione" (art. 2575 codice civile).
Analogamente, l'art. 1 della L. 633/1941 prevede che “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".
L'opera è oggetto di protezione solo nel momento in cui si realizza concretamente per cui la semplice idea non è proteggibile, oggetto della tutela è, dunque, la forma dell'opera, il modo in cui questa viene espressa, esteriorizzata.
Il diritto d'autore sull'opera nasce al momento della creazione: non è necessaria alcuna formalità di acquisizione da parte dell'autore. Il requisito necessario perché un'opera dell'ingegno sia oggetto del diritto d'autore è il carattere creativo.
Cosa può essere tutelato dal Diritto d'Autore in Europa
Cosa significa Diritto d’Autore o Copyright in Europa
Una materia come il diritto d'autore non può essere trattata in un'ottica prettamente nazionale.
Questo però crea alcuni problemi dal punto di vista giuridico, in quanto non sempre i sistemi giuridici dei paesi coinvolti nel mercato globale delle opere dell'ingegno hanno le stesse norme di protezione.
Una prima differenza, ad esempio, riguarda la stessa terminologia per cui si tende ad usare indifferentemente i termini "diritto d'autore" e "copyright" come se fossero dei sinonimi.
Tra i due termini esiste, invece, una differenza sostanziale, infatti, il concetto di diritto d'autore è più ampio rispetto a quello di copyright.
Il significato della parola "copyright" è diritto di copia, quindi diritto di riprodurre e distribuire sul mercato copie di un'opera; esso è un diritto di origine anglosassone.
Da ciò deriva che il copyright tutela maggiormente gli interessi dell'imprenditore (editore, produttore ecc.) che investe nella commercializzazione dell'opera.
Il diritto d'autore italiano, compreso quello dei paesi dell'Europa continentale, conferisce (almeno nella sua disciplina originaria), invece, maggior centralità all'autore, il quale, anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali sull'opera, conserva un controllo sulla stessa.
Si è cercato di superare la diversità dei sistemi normativi attraverso la stipula di trattati e convenzioni internazionali che tendono a uniformare i principi fondamentali delle varie leggi in modo tale da avvicinare reciprocamente i concetti di diritto d'autore e di copyright.
Diritto d'Autore in Italia
Il diritto d'autore attiene alla sfera delle opere dell'ingegno.
Sono protette ai sensi della legge italiana n. 633 del 1941 le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie secondo la convenzione di Berna, comprese le banche dati che per scelta o per disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Oggetto di protezione sono, dunque, le cosiddette opere dell'ingegno che il legislatore italiano individua in modo puntuale all'articolo 2 della legge n. 633 del 1941.
Si tratta di un'elencazione non tassativa, per cui è ben possibile che vengano individuate altre opere dell'ingegno di carattere creativo, che possano godere della protezione del diritto d'autore, pur non essendo espressamente individuate come tali dalla legge.
L'opera è oggetto di protezione solo nel momento in cui si realizza concretamente per cui la semplice idea non è proteggibile. Oggetto della tutela è, dunque, la forma dell'opera, il modo in cui questa viene espressa, esteriorizzata.
Il diritto d'autore sull'opera nasce al momento della creazione: non è necessaria alcuna formalità di acquisizione da parte dell'autore. Il requisito necessario perché un'opera dell'ingegno sia oggetto del diritto d'autore è il carattere creativo.
Il diritto d'autore comprende i diritti morali (diritto alla paternità dell'opera, il diritto al ritiro dell'opera dal commercio e il diritto all'integrità dell'opera) e i diritti patrimoniali (diritto di pubblicare l'opera, diritto di riproduzione, diritto di trascrizione, diritto di utilizzare economicamente l'opera, diritto di comunicare al pubblico l'opera, diritto di eseguire rappresentare o recitare in pubblico l'opera; diritto di distribuzione dell'opera, diritto di tradurre, diritto di elaborare, diritto di modificare, diritto di noleggiare, diritto di dare in prestito, ecc.).
Diritto d'Autore in Italia
Il diritto d'autore attiene alla sfera delle opere dell'ingegno.
Sono protette ai sensi della legge italiana n. 633 del 1941 le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie secondo la convenzione di Berna, comprese le banche dati che per scelta o per disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Oggetto di protezione sono, dunque, le cosiddette opere dell'ingegno che il legislatore italiano individua in modo puntuale all'articolo 2 della legge n. 633 del 1941.
Si tratta di un'elencazione non tassativa, per cui è ben possibile che vengano individuate altre opere dell'ingegno di carattere creativo, che possano godere della protezione del diritto d'autore, pur non essendo espressamente individuate come tali dalla legge.
L'opera è oggetto di protezione solo nel momento in cui si realizza concretamente per cui la semplice idea non è proteggibile. Oggetto della tutela è, dunque, la forma dell'opera, il modo in cui questa viene espressa, esteriorizzata.
Il diritto d'autore sull'opera nasce al momento della creazione: non è necessaria alcuna formalità di acquisizione da parte dell'autore. Il requisito necessario perché un'opera dell'ingegno sia oggetto del diritto d'autore è il carattere creativo.
Il diritto d'autore comprende i diritti morali (diritto alla paternità dell'opera, il diritto al ritiro dell'opera dal commercio e il diritto all'integrità dell'opera) e i diritti patrimoniali (diritto di pubblicare l'opera, diritto di riproduzione, diritto di trascrizione, diritto di utilizzare economicamente l'opera, diritto di comunicare al pubblico l'opera, diritto di eseguire rappresentare o recitare in pubblico l'opera; diritto di distribuzione dell'opera, diritto di tradurre, diritto di elaborare, diritto di modificare, diritto di noleggiare, diritto di dare in prestito, ecc.).
Come precostituire la prova della titolarità dell’opera
Il diritto d'autore su un’opera originale si acquista automaticamente al momento della creazione dell’opera e non è soggetto all'adempimento di alcuna formalità (deposito o registrazione).
La SIAE mette a disposizione di chiunque il Deposito Opere Inedite così da poter tutelare dal plagio tutte le opere non ancora pubblicate (romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, etc.). Tramite questo deposito si ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, a partire dalla quale possono essere fatti valere i diritti d'autore sull'opera realizzata. Questo tipo di registrazione è facoltativa, serve esclusivamente a facilitare la prova della titolarità del diritto, in quanto si presume che il soggetto che ha depositato l’opera ne sia l'autore. Tale presunzione non è però assoluta, ed è dunque possibile fornire anche la prova contraria.
La prova di essere l'autore di una determinata opera ad una certa data può essere fornita anche attraverso altri sistemi, ad esempio mediante il deposito presso un notaio, ovvero anche la “autospedizione” di un piego contenente l’opera a mezzo raccomandata a/r, o ancora attraverso l'autoinvio (del formato digitale dell’opera) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che equivale per legge alla raccomandata a/r. Oppure utilizzando, o combinando, altri strumenti digitali quali i sistemi di firma digitale certificata ed in particolare quelli di marcatura temporale (strumento con valore legale che consente di certificare la data e l’ora certa di un documento informatico).
Il carattere creativo
Caratteristiche di contenuto di un'opera dell’ingegno tutelabile dal diritto d'autore
La legge sul diritto d'autore stabilisce che sono protette le opere dell'ingegno che hanno carattere creativo, per cui il requisito base per l'applicazione della tutela è il "carattere creativo".
Tale requisito si identifica con l'originalità e la novità dell'opera; originalità significa che l'opera deve essere il frutto di un lavoro intellettuale che esprima la personalità dell'autore, mentre per novità si intende presenza di elementi che oggettivamente distinguano un'opera da altre dello stesso genere.
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 25173) “il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno […] sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità”.
Ma, sempre secondo la Cassazione, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, “non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia”.
Diritti morali e patrimoniali dell'autore nel sistema nazionale italiano
L’autore di un’opera dell’ingegno di che diritti gode?
Il diritto d'autore è costituito da diritti morali e diritti patrimoniali.
I diritti patrimoniali, cioè i diritti di sfruttamento economico dell'opera sono i seguenti: il diritto esclusivo di riprodurre ovvero il diritto di realizzare copie materiali dell'opera; il diritto esclusivo di trascrivere inteso come l'uso dei mezzi necessari a trasformare l'opera orale in opera scritta; il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico dell'opera, il diritto esclusivo di distribuzione, inteso come la messa in commercio dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa; il diritto esclusivo di tradurre l'opera in altra lingua; il diritto esclusivo di elaborare l'opera (che include tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4 della legge); il diritto esclusivo di pubblicare le opere in raccolte, il diritto esclusivo di noleggiare, dare in prestito e autorizzare il noleggio della propria opera. La durata dei diritti patrimoniali è stabilita dall'art. 25 della legge: "I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte". Questa è la regola generale riconosciuta anche a livello internazionale, originariamente il termine era di cinquant'anni dalla morte dell'autore.
Diritto d'autore e modello industriale (design)
Quando un modello industriale è tutelato anche dal diritto d’autore
Per approfondimenti, consultare Modello industriale (design) - Registrazione