Brevetto per invenzione industriale
Il brevetto per invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico mai risolto prima. Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e non può essere rinnovato alla scadenza.
Non esiste una definizione positiva di ciò che è possibile brevettare, ma vale la regola che tutto ciò che non è espressamente escluso è brevettabile. L'elenco di ciò che non può essere brevettato è tassativo anche se l'ambito di esclusione è fortemente limitato in quanto è permessa la brevettazione di invenzioni che, pur appartenendo alla materia esclusa, non la rivendicano di per sé: ad esempio la non brevettabilità del software in quanto tale, non preclude la possibilità di brevettare un’invenzione che si attua per mezzo di un dato software, o un processo industriale che lo sfrutta (per esempio un software che permette di comandare un macchinario).
Non sono considerate invenzioni brevettabili:
Tali esclusioni sono in vigore in Europa e nella maggior parte dei Paesi del mondo, con un'eccezione importante gli Stati Uniti che ammettono la brevettazione per varie tipologie di invenzioni escluse in altri paesi (in particolare, metodi terapeutici, software, metodi commerciali, giochi).
Pertanto, affinché una soluzione tecnica possa essere brevettata, deve soddisfare quattro requisiti essenziali: deve essere nuova, scaturire da un'attività inventiva, deve avere una applicazione industriale ed essere lecita.
Requisiti fondamentali di brevettabilità
Requisiti fondamentali di brevettabilità
I requisiti di brevettabilità: concetto di "novità"
Definizione del concetto di novità e di stato della tecnica (o dell'arte) in ambito brevettuale
I requisiti di brevettabilità: attività inventiva
Definizione del concetto di attività inventiva in ambito brevettuale
I requisiti di brevettabilità: applicabilità industriale
Definizione del concetto di applicabilità industriale in ambito brevettuale
I requisiti di brevettabilità: la liceità
Definizione del concetto di liceità in ambito brevettuale
Cosa si intende per sufficiente descrizione in ambito brevettuale?
Cosa si intende per sufficiente descrizione in ambito brevettuale?
Nel caso dei microrganismi:
Brevetto per modello di utilità
I differenti modelli industriali
Quando presentare una domanda di brevetto per modello di utilità
Brevettabilità nuove varietà vegetali
La tutela delle specie vegetali
Le varietà vegetali sono tutelabili purchè siano nuove e dotate delle seguenti caratteristiche:
Non si possono proteggere, invece, in base alla normativa vigente i procedimenti microbiologici per ottenere nuove varietà vegetali, i quali possono essere oggetto di separate domande di brevetto per invenzione industriale.
Esistono diverse procedure di registrazione:
Entrambe le procedure stabiliscono regole comuni:
Per la registrazione deve essere scelta una denominazione tale da consentire l'identificazione senza incertezze in modo tale da evitare confusione con altre varietà preesistenti della stessa specie o di una specie affine.
In base alla Convenzione di Parigi la durata della protezione brevettuale di una varietà vegetale è di 30 anni se si tratta di specie arboree e viticole, mentre è di 25 anni per tutte le altre varietà; in Italia la protezione è di 20 anni per le altre varietà vegetali.
I brevetti nel settore delle biotecnologie
Definizione di invenzioni biotecnologiche brevettabili
Il settore delle biotecnologie ha avuto notevoli sviluppi negli ultimi decenni ciò ha reso necessaria l'emanazione di nuove direttive che rendessero uniforme la legislazione brevettuale dei singoli Paesi su questa materia. È stata emanata così la Direttiva CE sulla "Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche" 98/44/CEE che ha introdotto in ambito comunitario il principio di brevettabilità delle biotecnologie. La direttiva definisce che cosa debba intendersi per materiale biologico e per procedimento microbiologico e stabilisce che i procedimenti essenzialmente biologici, incrocio e selezione, non possono essere oggetto di invenzioni biotecnologici, mentre possono essere brevettati i procedimenti che riguardano interventi di bioingegneria. Le varietà vegetali e le razze animali non possono essere brevettate in quanto tali, neanche se siano il risultato di un processo di ingegneria genetica.
È, invece, possibile brevettare piante o insiemi vegetali e animali in quanto tali, poiché un insieme vegetale è caratterizzato da un determinato gene (e non dal suo intero genoma come nelle varietà vegetali).
La direttiva stabilisce inoltre che "un materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale può essere brevettato, anche se preesisteva allo stato naturale". Quindi, il materiale biologico in sé può essere brevettato, esso deve, comunque, essere caratterizzato o mediante il processo con cui è stato ottenuto o dalla sua struttura o mediante parametri chimico fisici.
L'articolo 5 della Direttiva, stabilisce un divieto di brevettabilità del corpo umano in qualsiasi stadio del suo sviluppo, incluso quello embrionale. Sono escluse dalla brevettazione le tecniche di clonazione umana. Sono anche esclusi i metodi di sfruttamento commerciale dell'embrione umano. Gli articoli 8 e 9 stabiliscono il principio per cui il diritto di esclusiva comprende tutti i materiali biologici derivati mediante riproduzione o moltiplicazione del materiale biologico brevettato e contenente la stessa informazione genetica (l'agricoltore può così riutilizzare la propria semente per il suo fondo).
La legge italiana che ha recepito la direttiva ha fissato ulteriori limiti a tutela di aspetti eticamente sensibili. In particolare, in Italia, non sono brevettabili le tecniche di clonazione umana compresa la produzione mediante clonazione in vitro di tessuti, organi umani. Altre limitazioni sono previste per l'utilizzo di cellule staminali umane di origine embrionale. La legge italiana stabilisce, inoltre, che per ogni nuova sequenza genetica rivendicata, la funzione biologica, ovvero la sua utilità, non debba essere indicata nel brevetto in modo generico, ma anche specificamente nelle rivendicazioni. Se poi la domanda di brevetto riguarda nuovo materiale genetico di origine umana, è necessario il consenso libero ed informato con cui il donatore autorizza l'uso di tale materiale. Anche le invenzioni biotecnologiche devono soddisfare i requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale. Proteine, anticorpi, e altro materiale biologico sono considerati nuovi se, pur esistendo in natura, non sono ancora identificati nei loro caratteri e nella loro funzionalità. Una caratteristica delle invenzioni biotecnologiche è la possibilità di depositare il materiale biologico presso un ente riconosciuto, per consentire ad un esperto del settore di riprodurlo qualora tale materiale non possa essere sufficientemente descritto nella domanda di brevetto.